L’Agenzia delle entrate lancia nuove liste selettive degli italiani che si trasferiscono fuori dai confini solo per evadere le tasse. Basterà avere la residenza in un paese dalla fiscalità leggera, ma i familiari e la bolletta o l’auto in Italia per far partire i controlli. Ai Comuni l’obbligo di comunicare entro sei mesi al Fisco l’iscrizione all’Aire

da Repubblica.it

ROMA – Nuovi controlli per stanare i furbetti della residenza all’estero. Gli italiani cioè che risultano regolarmente iscritti nelle liste dell’Aire, ma continuano a vivere in Italia e a non dichiarare al fisco capitali e redditi messi al sicuro altrove. Il direttore dell’Agenzia delle entrate Rossella Orlandi ha firmato questa mattina il provvedimento che lancia liste selettive ad hoc in cui far confluire in modo prioritario le situazioni più anomale di trasferimento della residenza, a partire da quanti lo hanno fatto dopo il 1° gennaio 2010.

Criteri stringenti. Ma come si finirà in queste nuove liste selettive?  I criteri si basano su elementi che fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante il trasferimento all’estero. Ad esempio, l’intestazione di contratti di utenze attive, la disponibilità di veicoli, la titolarità di partita Iva e la residenza degli altri membri del nucleo familiare. O anche l’eventuale mancata adesione alla procedura di collaborazione volontaria (la voluntary disclosure bis), i cui termini sono stati riaperti dal decreto fiscale 193 del 2016. Nell’ordine verranno valutati:

  • residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata
  • movimenti di capitale da e verso l’estero
  • informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle amministrazioni fiscali estere sulla base degli accordi di scambio automatico di informazioni
  • residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente
  • atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente
  • utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive
  • disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto
  • titolarità di partita Iva attiva
  • rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria
  • titolarità di cariche sociali
  • versamento di contributi per collaboratori domestici
  • informazioni trasmesse dai sostituti di imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770
  • informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva comunicate all’Agenzia delle entrate (spesometro)

Nuovo software. L’identikit dei soggetti verrà stilato dall’Agenzia delle entrate utilizzando un applicativo informatico chiamato So.no.re. (Soggetti non residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee e accordi internazionali. 

L’obbligo dei Comuni. Un apporto decisivo alla nuova stretta arriverà dai sindaci. Il provvedimento firmato oggi detta anche le modalità di acquisizione da parte dell’Agenzia

dei dati dei cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza all’estero. Entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione all’Aire, l’Agenzia riceverà dai Comuni i dati anagrafici dei richiedenti, sulla base delle convenzioni stipulate con il ministero dell’Interno.

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